1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il numero dei consiglieri regionali di ciascuna regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:
a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;
b) quaranta consiglieri per le Regioni fino cinque milioni di abitanti;
c) cinquanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.
I gruppi consiliari possono essere costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri regionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il numero dei componenti della Giunta regionale è così determinato:
a) sette componenti per i Consigli regionali composti da trenta consiglieri;
b) dieci componenti per i Consigli regionali composti da quaranta consiglieri;
c) quattordici componenti per i Consigli regionali composti da cinquanta consiglieri».