Art. 4.
(Limite al numero dei componenti dei consigli e delle giunte regionali).

      1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

          «Il numero dei consiglieri regionali di ciascuna regione è determinato in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ed è così determinato:

              a) trenta consiglieri per le Regioni fino a tre milioni di abitanti;

              b) quaranta consiglieri per le Regioni fino cinque milioni di abitanti;

              c) cinquanta consiglieri per le Regioni con più di cinque milioni di abitanti.

      I gruppi consiliari possono essere costituiti con un numero minimo di componenti pari a un decimo dei consiglieri regionali»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il numero dei componenti della Giunta regionale è così determinato:

              a) sette componenti per i Consigli regionali composti da trenta consiglieri;

 

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              b) dieci componenti per i Consigli regionali composti da quaranta consiglieri;

              c) quattordici componenti per i Consigli regionali composti da cinquanta consiglieri».